Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese esercenti l’attività prevalente nel settore autotrasporto, spedizione merci, logistica e facchinaggio

SINTESI CCNL LOGISTICA

UNIMPRESA – CONF.A.I.L.

Codice contratto CNEL – UNIEMENS I14G

Luglio 2022

La normale retribuzione del socio coimprenditore o del lavoratore dipendente è costituta dalle voci individuate nel presente CCNL.

La quota oraria della retribuzione per tutti i soci e per i lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 173.

La quota giornaliera della retribuzione per tutti i soci e lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26.

DATI RETRIBUTIVI

Scatti di anzianità

Sono previsti aumenti periodici di anzianità, rispetto alle tabelle sopra riportate, con cadenza biennale per un massimo di 6 scatti per la percentuale del 2.5% a far data dal 01 gennaio 2018. L’anzianità di servizio decorre dal giorno dell’assunzione nella impresa e/o cooperativa.

Mensilità aggiuntive

Tredicesima mensilità

La gratifica natalizia è pari ad una mensilità di retribuzione globale, rapportata all’orario di lavoro contrattuale. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la gratifica sarà corrisposta per dodicesimi. La frazione di mese superiore a 15 giorni si considera come mese intero.

Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni dalle prestazioni di lavoro dovute a congedo matrimoniale, assenze giustificate, nonché dovute a malattia, infortunio, nell’ambito dei previsti periodi di assenza, per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge, ad integrazione delle quote erogate dagli Istituti preposti.

Premio di produttività

Sono annualmente definiti appositi criteri di individuazione degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto individualmente e settorialmente dell’entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del mese di giugno.

Lavoro straordinario, notturno, festivo

Le prestazioni lavorative svolte oltre i limiti giornalieri e settimanali sono considerate lavoro straordinario. Tali prestazioni sono ammesse sino a un massimo di ore 250 annue pro capite.

È volontà del lavoratore far confluire nella Banca Ore tali ore da recuperare, conteggiate ogni semestre e da recuperare nel semestre successivo o optare per il pagamento straordinario di dette ore, secondo le seguenti maggiorazioni:

  • 20% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno feriale
  • 25% per le prestazioni di lavoro straordinario diurno festivo
  • 30% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno feriale
  • 35% per le prestazioni di lavoro straordinario notturno festivo

Nel caso l’azienda o la cooperativa non sia in condizioni di far recuperare le ore eccedentarie, il lavoratore acquisisce il diritto al pagamento dello straordinario con un ulteriore aumento del 15% rispetto alle maggiorazioni sopra indicate.

Indennità

Indennità di cassa

Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità per errori che comportano l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete una indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 4% mensile della paga base.

Indennità in caso di morte

In caso di morte del socio e del lavoratore dipendente, il TFR e l’indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposti a norma dell’art. 2122 CC, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del socio o del lavoratore dipendente, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado.

Indennità mezzi di locomozione

L’impresa e/o cooperativa corrisponderà al dipendente che utilizza il proprio mezzo per il servizio un’indennità mensile da concordarsi con le rappresentanze sindacali, a livello aziendale.

Indennità lavoro disagiato

Per ogni giornata in cui i soci e i lavoratori dipendenti effettuino la prestazione con l’impiego di scala aerea o ponte o bilancino sarà corrisposta una speciale indennità nella misura del 10% della retribuzione tabellare.

Indennità di alta montagna

Ai soci e ai lavoratori dipendenti inviati a prestare lavoro fuori della sede abituale dì lavoro e in località di alta montagna l’impresa e/o cooperativa corrisponderà un’indennità da concordarsi con le Organizzazioni sindacali, a livello aziendale.

Indennità di lontananza dai Centri abitati

Qualora la sede dell’impresa e/o cooperativa sia distante dal più vicino Centro abitato oltre km. 3 e in mancanza di mezzi pubblici di trasporto, l’impresa e/o cooperativa se non provveda direttamente al trasporto corrisponderà un indennizzo da concordarsi con le parti sindacali, a livello aziendale.

Indennità rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali

Al socio o al lavoratore dipendente che ricopra mansioni dì rimozione scorie e pulizia reparti lavorazioni industriali sarà corrisposta un’indennità da concordarsi con le rappresentanze sindacali, a livello aziendale.

Parametri retributivi

Nella Retribuzione tabellare sono conglobati i seguenti istituti retributivi: paga base (o minimo tabellare); ex indennità di contingenza; Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.).

La quota oraria della retribuzione per tutti i soci e per i lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 173. La quota giornaliera della retribuzione per tutti i soci e lavoratori dipendenti si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

Categorie e qualifiche

Classificazione Unica: liv. 9 Super Quadri, liv. 8 Quadri, liv.7, liv. 6, liv. 5, liv. 4, liv. 3, liv. 2, liv. 1.

Periodo di prova


La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti giorni di effettiva prestazione lavorativa: Q. 100 gg, Liv 7 e 6: 60gg, liv 5: 40gg, liv. 3 e 4: 30gg, liv.2 e 1: 20gg.

ORARIO DI LAVORO

Regimi di orario

L’orario di lavoro si differenzia tra il personale definito viaggiante ed il restante personale:

Personale viaggiante

Per orario di lavoro si intende il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto: guida, carico, scarico, la pulizia e la manutenzione del veicolo, la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico. I periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo normale lavoro sono da considerarsi orario di lavoro.

Non potranno, comunque, essere superate le 48 ore settimanali d’impegno (impegno = condotta/lavoro + tempo a disposizione dell’azienda per svolgere il lavoro non di condotta.

Personale non viaggiante (amministrativo, tecnico ecc.)

La durata del lavoro contrattuale settimanale per il personale non viaggiante è normalmente di 40 ore per un massimo di 8 ore giornaliere.

Banca ore

Le ore prestate, nel semestre, oltre l’orario normale di lavoro giornaliero e settimanale, vengono accantonate in un monte ore individuale denominato “Banca ore”. Tali ore saranno recuperate con permessi di 4/8 ore consecutive dal lavoratore, a titolo di riposo compensativo, con richiesta di almeno 48 ore precedenti il recupero e tenendo presenti le necessità tecnico produttive dell’azienda.

Festività

I giorni di festività annuali sono: 1° gennaio – Capodanno; 6 gennaio – Epifania; lunedì successivo alla Pasqua; 25 aprile – anniversario della Liberazione; 1°maggio – Festa del lavoro; 15 agosto – Assunzione; 1° novembre – Ognissanti; 8 dicembre – Immacolata Concezione; 25 dicembre – Santo Natale; 26 dicembre – Santo Stefano; ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede di lavoro. I lavoratori usufruiranno di 4 giorni di riposo compensativo retribuito (8 ore per regime di prestazione su 5 giorni e 6,34 ore per prestazione su 6 giorni, a parità di retribuzione rispetto alle 40 ore) in relazione alla soppressione delle festività di cui alla legge n. 54/1977. Detti riposi compensativi o individuali, non agganciati a periodi di ferie dovranno essere utilizzati entro l’anno solare in gruppi di 4 o 8 ore.

Ferie

4 settimane, salvo quelle previste per legge.

Il periodo di fruizione continuativa, di almeno 2 settimane, da parte del lavoratore, riguarda il periodo estivo nella fascia 1° luglio -31 agosto. Allargamenti della fascia temporale potranno essere concordati a livello aziendale.

MALATTIA

Infortunio sul lavoro

In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento:

a) Periodo di comporto

In caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di servizio fino a 2 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale di 24 mesi.

Lo stesso vale per il lavoratore dipendente con contratto part­ time orizzontale. Per il lavoratore dipendente con contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 2 anni in caso di più assenze verrà riproporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. In caso di malattia il lavoratore dipendente non in prova, con anzianità di sevizio superiore a 2 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenze continuative e/o frazionate, di 14 mesi in un arco temporale di 36 mesi.

Lo stesso vale per il lavoratore dipendente con contratto part­ time orizzontale. Per il lavoratore dipendente con contratto part-time verticale o misto il periodo di conservazione del posto fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 3 anni in caso di più assenze verrà proporzionato al livello aziendale alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato.

In caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l’inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto al socio e al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro resta salvo quanto previsto dalla legge 6.8.75 n. 419 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC.

In caso di malattia professionale il lavoratore dipendente non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. La malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti e agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente articolo. La malattia insorta durante il periodo di ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

  • malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso periodo di ferie;
  • malattia la cui prognosi sia superiore a 7 giorni di calendario.

Superato il periodo di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al socio e al lavoratore di riprendere servizio, questi possono risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Resta anche convenuto che, superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il socio e il lavoratore potranno usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 12 durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. Decorso detto arco temporale la cooperativa e/o l’azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro.

b) Trattamento economico

– caso di malattia:

i primi 3 giorni (carenza) vengono retribuiti, nella percentuale riconosciuta dall’INPS, se la malattia è superiore a 7 giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero:

– integrazione della prestazione INPS fino a garantire il 100% dell’intero trattamento economico nell’arco di 180 giorni per anno solare

– caso di infortunio o malattia professionale per il giorno dell’infortunio o dell’inizio della malattia professionale, il 100% della retribuzione percepita;

– per il 1°, 2°, 3° giorno successivi alla data dell’evento il 100% della retribuzione percepita;

– per i giorni successivi dal 4° giorno a fine infortunio sarà riconosciuta la sola indennità riconosciuta dall’INAIL, e da eventuale polizza integrativa se stipulata.

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico.

Servizio militare

Come previsto dalle norme in vigore.

Diritto allo studio – lavoratori studenti

150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno elevate a 250 per la frequenza di corsi per il recupero della scuola dell’obbligo nonché di lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri.

Altri permessi

Permessi retribuiti

Ai dipendenti sono concessi permessi retribuiti da chiedere normalmente durante la prima/prime ore di lavoro fino a un massimo dell’intera giornata. Tali permessi retribuiti ammontano a complessivamente per 32 ore all’anno e sono concessi in sostituzione delle festività abolite (legge 5.3.77 n. 54).

Permessi straordinari retribuiti

matrimonio di un figlio 1g, nascita o adozione di un figlio 2gg, decesso del padre, della madre, di un fratello, di una sorella, di un coniuge, di figli 3gg, decesso del suocero/a, del nonno/a 2gg

Permessi non retribuiti

Al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, potranno essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 48 ore all’anno.

Formazione

Formazione continua ai sensi dell’art. 6, legge n. 53/2000

Ai sensi dell’art. 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53 i lavoratori hanno diritto di proseguire il percorso di formazione per tutto l’arco della vita, per accrescere conoscenze e competenze professionali. L’offerta formativa deve consentire percorsi personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo. La formazione può corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall’azienda, attraverso i piani formativi aziendali, territoriali, settoriali concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato art. 17 della legge n. 196 e successive modificazioni e integrazioni. Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in ore di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di legge.

Aggiornamento professionale

Per tutti i lavoratori di tutte le aziende è stabilito un monte ore retribuito, pari a 20 annue da usufruirsi all’interno dell’orario di lavoro anche in modalità E-Learning. Le ore effettuate per le attività di formazione continua al di fuori dell’orario di lavoro, non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese.Il lavoratore, una volta superata la durata minima del congedo specificata nella richiesta, ha diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del periodo di congedo previo preavviso non inferiore a sette giorni. In caso di contrasto sulla presenza dei gravi e comprovati motivi familiari o in relazione al diniego, la parte che ne abbia interesse potrà far ricorso alla Commissione Paritetica territoriale di conciliazione che dovrà convocare le parti entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ed al Collegio Arbitrale.

DISCIPLINE SPECIALI

Apprendistato diritto-dovere istruzione e formazione

Apprendistato Professionalizzante

Le durate massime dei periodi di apprendistato per i profili professionali previsti dal presente contratto sono stabiliti in:

  • 18 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 2° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 1° livello per tutto il periodo formativo;
  • 24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 3° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 2° livello per tutto il periodo formativo;
  • 36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 4° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 3 ° livello per tutto il periodo formativo;
  • 48 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 5° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 4° livello per i primi 36 mesi e del livello di destinazione per i restanti 12 mesi;

60 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello 6° che percepiranno la retribuzione di riferimento del 5° livello per i primi 48 mesi e del livello di destinazione per i restanti 12 mesi.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Preavviso

Trattamento di fine rapporto

Al lavoratore dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto, come previsto e disciplinato dalla
legge 29 maggio 1982, n.297.
L’anticipazione sul TFR può essere richiesta in presenza delle condizioni previste dalla legge, oltre che per spese sanitarie e per costruzione e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli anche per l’assegnazione della prima casa costruita in cooperativa.

TABELLA SALARIALE CCNL AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI, LOGISTICA E FACCHINAGGIO